1. Le Amministrazioni Doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Amministrazioni Doganali stabiliscono delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista italo-croata, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane ed il Direttore Generale del Ministero delle finanze - Direzione Dogane o dai loro Rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

Testo vigente dal 21 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323~accordo-art23 · fonte su Normattiva