1. Le Amministrazioni doganali convengono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati della ricerca e della repressione delle infrazioni doganali siano in contatto diretto. 2. Le Amministrazioni doganali stabiliscono delle disposizioni dettagliate per regolare l'applicazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista italo-slovena, composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

Testo vigente dal 12 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303~accordo-art19 · fonte su Normattiva