1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinche' i loro funzionari responsabili dell'investigazione o repressione delle infrazioni doganali mantengano rapporti diretti tra di loro. 2. Le Amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista Italo-Turca, composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Sottosegretariato delle Dogane, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 4. Le controversie per le quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanate per via diplomatica.

Testo vigente dal 8 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250~accordo-art20 · fonte su Normattiva