Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano:

  • a)la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria delle merci e l'origine delle merci;
  • b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;99~accordo-art5 · fonte su Normattiva