Nel rispetto delle proprie disposizioni normative nazionali, le amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, ove necessario - tutte le informazioni che contribuiscono ad assicurare correttamente:
- a)la riscossione di dazi doganali, imposte, tasse e tributi riscossi dalle amministrazione doganali e, in particolare, quelle informazioni utili a determinarne l'origine, il valore in dogana delle merci e a stabilirne la loro classificazione tariffaria;
- b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli;
- c)il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprieta' intellettuale;
- d)le azioni di contrasto al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
