[1]di informazioni

[2]In conformita' alle rispettive disposizioni legislative e amministrative nazionali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e, previa indagine, se necessario - tutte le informazioni atte a garantire l'esatta riscossione dei dazi doganali, delle tasse e delle imposte e segnatamente le informazioni che agevolino:

  • a)la determinazione del valore soggetto a dazio, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
  • b)l'applicazione delle disposizioni riguardanti i divieti, le restrizioni e i controlli.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art8 · fonte su Normattiva