[1]di informazioni
[2]In conformita' alle rispettive disposizioni legislative e amministrative nazionali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e, previa indagine, se necessario - tutte le informazioni atte a garantire l'esatta riscossione dei dazi doganali, delle tasse e delle imposte e segnatamente le informazioni che agevolino:
- a)la determinazione del valore soggetto a dazio, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
- b)l'applicazione delle disposizioni riguardanti i divieti, le restrizioni e i controlli.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
