1. Su richiesta, l' Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazione relative a:

  • a)modifiche sostanziali delle loro norme doganali;
  • b)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  • c)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Testo vigente dal 6 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;198~accordo-art7 · fonte su Normattiva