[1]DEI DANNI

[2]La Parte il cui personale provoca danni durante o in correlazione alle attivita' svolte, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si fa carico dei costi dei danni, come previsto dalle norme del Paese della Parte ricevente.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;198~accordo-art7 · fonte su Normattiva