CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

  • a)per quanto riguarda la Corea:
  • i)l'imposta sul reddito (the income tax);
  • ii)l'imposta sulle societa' (the corporation tax); e
  • iii)l'imposta sui residenti (inhabitant tax) quando sia applicata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle societa'; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta coreana").
  • b)per quanto concerne l'Italia:
  • i)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • ii)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • iii)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana") 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199~convenzione-art2 · fonte su Normattiva