[1]NOTIFICAZIONE DI ATTI

[2]1. Alla notificazione di atti si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 13 della presente Convenzione. 2. La prova dell'avvenuta notificazione e' data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto o da una attestazione dell'autorita' competente dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la sua qualita', la data, il luogo e le modalita' della consegna. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, di tale circostanza si fa menzione nell'attestazione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art14 · fonte su Normattiva