[1]NOTIFICAZIONE DI ATTI
[2]1. Alla notificazione di atti si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 13 della presente Convenzione. 2. La prova dell'avvenuta notificazione e' data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto o da una attestazione dell'autorita' competente dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la sua qualita', la data, il luogo e le modalita' della consegna. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, di tale circostanza si fa menzione nell'attestazione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
