[1]Domanda diretta di notificazione

[2]1. La presente convenzione non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facolta' di far notificare atti giudiziari direttamente attraverso gli ufficiali ministeriali, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

[3]2. Ciascuno Stato membro puo', all'atto della notificazione di cui all' articolo 24, paragrafo 2, dichiarare che si oppone alla notificazione di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art15 · fonte su Normattiva