L'esecuzione dell'assistenza prevista dal presente titolo non da' luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti e gli interpreti, nonche' delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 11 paragrafo 1 del presente Trattato.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art18 · fonte su Normattiva