1. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese. 2. Gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua dalla Parte richiesta. 3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese e le risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art17 · fonte su Normattiva