[1]PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI

[2]1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di tale Parte, del gratuito patrocinio. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse ed altre spese di procedura, nonche' di ogni altro beneficio previsto dalla legge. 3. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza nel territorio delle Parti, tale certificazione e' rilasciata dalla autorita' competente della Parte di cui egli e' cittadino, ai sensi della propria legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art4 · fonte su Normattiva