PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO 1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, del gratuito patrocinio. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti godono parimenti nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse e dalle spese del procedimento, nonche'di qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione della sentenza. 4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza o il domicilio nel territorio di una delle Parti, tale certificazione e' rilasciata dalla autorita'diplomatica o consolare competente della Parte di cui egli e' cittadino, ai sensi della propria legge.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art4 · fonte su Normattiva