giudiziaria gratuita I cittadini di una Parte contraente sono esenti, nel territorio dell'altra Parte contraente, da tasse o spese di giustizia e godono delle altre agevolazioni e dell'assistenza giudiziaria gratuita alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di detta Parte contraente.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
