servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;199~accordo-art4 · fonte su Normattiva