servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1997-06-16;199~accordo-art4 · fonte su Normattiva