Art. 3 (Protocollo aggiuntivo)
Le consultazioni saranno presiedute dal Signor Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dal Signor Presidente della Repubblica Argentina, o dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Parteciperanno ad esse i rispettivi Ambasciatori e altre Autorita' e funzionari, di cui si ritenga opportuna la presenza in ogni caso.
Testo vigente dal 22 febbraio 2001
