ARTICOLO IV 1. In virtu' del presente Accordo, le Parti istituiscono un Comitato Direttivo (C.D.) composto da rappresentanti delle due Parti. Ogni delegazione e' composta da un massimo di cinque membri, di cui fanno parte almeno un rappresentante dei Ministero della Difesa e un rappresentante del Ministero della Ricerca e nomina il proprio capo delegazione. 2. Il Comitato Direttivo:
- a)assicura la gestione generale della cooperazione;
- b)propone progetti di accordi o di intese specifiche destinate a rispondere ai bisogni e alle esigenze militari e civili delle due Parti per quanto concerne le prestazioni, la calendarizzazione, le condizioni di utilizzazione e l'accesso ai dati;
- c)si pronuncia sugli aspetti relativi ai costi ed alla loro ripartizione nel quadro della contribuzione finanziaria di ciascuna Parte;
- d)raccomanda alle Autorita' competenti l'approvazione delle modifiche al presente Accordo e agli accordi e intese specifiche associati;
- e)vigila al rispetto degli aspetti di sicurezza della cooperazione conformemente agli Accordi in vigore in materia di sicurezza;
- f)esprime un parere su ogni domanda di partecipazione a questa cooperazione come previsto all'Articolo XIII. 3. Il Comitato Direttivo, la cui composizione e' comunicata per via diplomatica entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, si riunisce almeno due volte l'anno alternativamente in Italia e in Francia. A seguito della richiesta di una delle Parti possono essere organizzate altre riunioni. Ogni riunione e' presieduta dal Capo Delegazione della Parte ospitante. La Parte ospitante provvede al servizio di segreteria e redige il resoconto. Tutte le decisioni dei Comitato Direttivo sono prese congiuntamente. Il Comitato Direttivo puo' istituire gruppi di' lavoro qualora lo ritenga necessario. Il Comitato Direttivo puo' anche ricorrere ad esperti nazionali per risolvere alcune questioni specifiche.
Testo vigente dal 31 gennaio 2004
