A. Ogni controversia relativa a questioni regolate dal presente Accordo che non sia stata soddisfacentemente risolta attraverso consultazione, dovra' essere sottoposta ad arbitrato su richiesta di una delle Parti Contraenti, secondo la procedura qui di seguito stabilita. B. L'arbitrato avverra' di fronte ad un tribunale di tre arbitri costituito come segue:

  • 1)Un arbitro sara' nominato da ciascuna Parte Contraente entro 60 giorni dalla data di invio da una all'altra Parte Contraente della richiesta di arbitrato. Entro i 30 giorni successivi al periodo di 60 giorni, i due arbitri cosi' designati designeranno, d'accordo fra di loro, un terzo arbitro che non dovra' essere cittadino di nessuna delle due Parti Contraenti.
  • 2)Se il terzo arbitro non e' designato secondo i principi contenuti nel paragrafo 1) di cui sopra, ciascuna delle due Parti Contraenti puo' chiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale di designare l'arbitro necessario. C. Ciascuna Parte Contraente fara' del proprio meglio nei termini previsti dalla propria legislazione per dare esecuzione a qualsiasi decisione o sentenza del Tribunale arbitrale. D. Le spese del Tribunale arbitrale, inclusi gli oneri e le spese degli arbitri, saranno egualmente sopportate dalle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art12 · fonte su Normattiva