A. Ciascuna Parte Contraente puo' in qualsiasi momento richiedere consultazioni in merito alla interpretazione, applicazione o emendamento del presente Accordo. Tali consultazioni dovranno avere inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui l'altra Parte Contraente riceve la richiesta. B. Le modifiche al presente Accordo diverse da quelle riguardanti la Tabella delle Rotte entreranno in vigore nello stesso modo in cui entra in vigore il presente Accordo. C. Le modifiche alla Tabella delle Rotte entreranno in vigore a seguito di approvazione secondo quanto previsto dalle leggi e procedure nazionali di ciascuna Parte Contraente al momento dello scambio delle note diplomatiche.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art11 · fonte su Normattiva