Il servizio aereo su una rotta specificata potra' essere iniziato da una o piu' imprese di una Parte Contraente in qualsiasi momento dopo che la Parte Contraente abbia designato tale impresa o imprese per quella rotta e che l'altra Parte Contraente abbia concesso il necessario permesso operativo. Tale altra Parte Contraente dovra', ai termini dell'articolo 4, concedere il suddetto permesso con un minimo di ritardo procedurale, fermo restando che l'impresa o le imprese designate possono essere richieste di dimostrare alle competenti Autorita' aeronautiche di quella Parte Contraente di essere in possesso dei requisiti richiesti in base alle leggi e ai regolamenti normalmente applicati da quelle Autorita', prima di ottenere l'autorizzazione ad intraprendere le operazioni contemplate nel presente Accordo.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art3 · fonte su Normattiva