cooperazione prevista dal presente Accordo verra' realizzata, alle normali condizioni commerciali, sulla base di accordi e contratti che potranno essere stipulati fra le imprese e le societa' dei due Paesi. A tal fine, le due Parti si impegnano a facilitare con tutti i possibili strumenti, ed in particolare tramite gli scambi di personale e di visite, la migliore conoscenza dei rispettivi mercati e le possibilita' di cooperazione.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
