[1]di cooperazione

[2]La cooperazione nell'ambito del presente Accordo si effettuera' nelle seguenti forme: - pianificazione, preparazione e realizzazione di programmi e progetti congiunti; - svolgimento di attivita' congiunta di ricerca, progettazione e sperimentazione; - progettazione, produzione, sperimentazione ed utilizzazione in comune di tecniche e tecnologie spaziali; - scambio di esperienze, di informazioni scientifiche e di dati tecnici; - messa a disposizione, su base di reciprocita', di attrezzature e di servizi; - svolgimento di simposi, di conferenze, di seminari specializzati e di altri eventi; - formazione dei quadri e realizzazione di programmi di scambio di scienziati; - utilizzazione di razzi vettori e di altri sistemi spaziali per la realizzazione dell'attivita' congiunta.

[3]Ulteriori forme di cooperazione saranno definite di comune accordo Ira gli Enti competenti.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art4 · fonte su Normattiva