due Parti contraenti, allo scopo di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, invieranno ed accoglieranno reciprocamente rappresentanti permanenti di imprese e societa' concedendo loro le maggiori facilitazioni possibili riguardanti le condizioni di lavoro e di vita, il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno, nonche' i viaggi di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascun Paese.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
