due Parti contraenti, allo scopo di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, invieranno ed accoglieranno reciprocamente rappresentanti permanenti di imprese e societa' concedendo loro le maggiori facilitazioni possibili riguardanti le condizioni di lavoro e di vita, il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno, nonche' i viaggi di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascun Paese.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;200~accordo-art6 · fonte su Normattiva