SPEDIZIONI DI SERVIZIO Art. 18 1. Le spedizioni di servizio, come lettere e formulari ufficiali, orari ed altri regolamenti, invio di denari e di valori, destinate ai servizi ferroviari dello Stato limitrofo nello Stato di domicilio, oppure inviate dai predetti servizi allo Stato limitrofo, saranno spedite, a cura del personale di servizio, senza l'intervento dell'Amministrazione delle Poste e senza pagamento delle tasse postali. 2. Tali spedizioni sono sottoposte alle norme doganali e valutarie. In caso di sospetto di infrazione delle norme doganali o valutarie, si procede all'apertura delle spedizioni. Le spedizioni ufficiali, destinate ai servizi ferroviari della rete limitrofa, devono recare il timbro del servizio mittente.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art18 · fonte su Normattiva