SERVIZIO DELLE POSTE Art. 19 1. Lo scambio di lettere, colli postali e spedizioni assicurate (muniti di piombi postali), nonche' spedizioni in transito nel traffico tra i due Paesi, verra' effettuato in conformita' all'Accordo concluso tra le Amministrazioni delle Poste italiana e slovena, sulla base delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi accordi. 2. Ove le due Amministrazioni postali non dispongano diversamente, lo scambio delle spedizioni postali avra' luogo nelle stazioni di scambio. 3. Lo scambio degli invii postali sara' effettuato dal personale delle Poste. 4. Per l'inoltro degli invii postali possono essere utilizzati vagoni postali, vagoni di servizio oppure altri vagoni idonei. 5. Le reti ferroviarie dei due Paesi decideranno di comune accordo i tipi di vagone da impiegare ed i percorsi ai quali saranno assegnati.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art19 · fonte su Normattiva