OGGETTI AD USO DEI SERVIZI FERROVIARI, MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO Art. 16 1. Gli oggetti destinati ai servizi ferroviari, nonche' il materiale ed i pezzi di ricambio necessari per la riparazione o manutenzione del proprio materiale rotabile, spediti dalla rete limitrofa alla stazione di frontiera, sono trasportati gratuitamente e sono esenti da dazi doganali e da altre imposte. 2. Il divieto di importazione ed esportazione, come pure le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di carattere commerciale non si applicano a tali oggetti.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art16 · fonte su Normattiva