OGGETTI AD USO DEI SERVIZI FERROVIARI, MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO Art. 16 1. Gli oggetti destinati ai servizi ferroviari, nonche' il materiale ed i pezzi di ricambio necessari per la riparazione o manutenzione del proprio materiale rotabile, spediti dalla rete limitrofa alla stazione di frontiera, sono trasportati gratuitamente e sono esenti da dazi doganali e da altre imposte. 2. Il divieto di importazione ed esportazione, come pure le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di carattere commerciale non si applicano a tali oggetti.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
