[1]Articolo XII

[2]1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XI, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, nonche' le annualita' sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale il beneficiano e' residente. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "annualita'" designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite, vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare detti pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in danaro.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artxii · fonte su Normattiva