[1]Articolo V
[2]Le Parti Contraenti favoriranno una stretta collaborazione fra le associazioni scientifiche, artistiche e culturali e gli organismi educativi e professionali dei due Paesi, al fine di garantire un'assistenza reciproca nel campo delle attivita' intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
