[1]Articolo V

[2]Le Parti Contraenti favoriranno una stretta collaborazione fra le associazioni scientifiche, artistiche e culturali e gli organismi educativi e professionali dei due Paesi, al fine di garantire un'assistenza reciproca nel campo delle attivita' intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artv · fonte su Normattiva