[1]Articolo IV
[2]Le Parti favoriranno la cooperazione fra le istituzioni scientifiche e di ricerca dei due Paesi con:
- a)visite reciproche di scienziati e di ricercatori, per studio, documentazione, scambio di esperienze, conferenze e relazioni;
- b)scambio di libri, pubblicazioni e altro materiale di informazione e documentazione scientifica e tecnica;
- c)stipulazione di accordi o intese specifiche di mutua collaborazione.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
