della Nazione piu' favorita (1) Nessuna Parte Contraente sottoporra' nel suo territorio gli investimenti appartenenti interamente a cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente ad un trattamento meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri cittadini o societa' o agli investimenti dei cittadini o delle societa' di un qualsiasi Paese terzo. (2) Nessuna Parte Contraente sottoporra' nel suo territorio i cittadini o le societa' dell'altra Parte Contraente, in relazione alla loro attivita' relativa agli investimenti, ad un trattamento meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o societa', o ai cittadini o societa' di un qualsiasi Paese terzo. (3) Il trattamento summenzionato non dovra' essere applicato a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di libero scambio. Accordo Regionale o sub-regionale. Accordo economico internazionale multilaterale, o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed uno Stato terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
