della nazione piu' favorita e trattamento nazionale 1. Ciascuna delle Parti Contraenti nell'ambito del proprio territorio, offrira' agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai proventi dei propri investitori oppure agli investimenti ed ai proventi degli investitori di uno Stato terzo. 2. Il trattamento concesso alle attivita' connesse con gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello concesso ad analoghe attivita' connesse con gli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di qualsiasi Paese terzo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente Articolo non si applicano a qualsiasi vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potra' concedere in futuro a Stati terzi in virtu' della propria appartenenza ad unioni doganali ed economiche, associazioni di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o sotto-regionali, accordi economici internazionali multilaterali, oppure accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o per agevolare il commercio frontaliero.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
