e protezione degli Investimenti (1) Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire sul suo territorio e zone marittime, e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, autorizzera' tali investimenti. (2) Ciascuno Stato contraente assicurera' sempre un giusto ed equo trattamento agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurera' che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime degli investitori dell'altro Stato Contraente non siano in alcun modo sottoposti e/o pregiudicati da misure irragionevoli o discriminatorie. (3) Se necessario, gli Stati Contraenti si consulteranno periodicamente tra di loro in relazione alla possibilita' di investimento all'interno dei loro territori e zone marittime di entrambi nei vari settori dell'economia per determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere piu' proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
