Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente ed abbia effettuato un pagamento a tale investitore per effetto di detta garanzia, quest'ultimo Stato Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tale investitore al primo Stato, la cui surrogazione non eccedera' i diritti originari di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare ad uno Stato Contraente in virtu' di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli Articoli (4), (5) e (6).
Testo vigente dal 26 marzo 1994
