[1]con le Autorita' dello Stato di residenza
[2]Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
- a)alle Autorita' locali competenti nella propria circoscrizione;
- b)alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali rilevanti.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
