I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti hanno, sul territorio dell'altra Parte, libero e facile accesso davanti ai tribunali a tutti i gradi di giurisdizione, sia per reclamare che per difendere i loro diritti ed interessi. Essi godono, a questo riguardo, gli stessi diritti e vantaggi dei nazionali.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
