I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti hanno, sul territorio dell'altra Parte, libero e facile accesso davanti ai tribunali a tutti i gradi di giurisdizione, sia per reclamare che per difendere i loro diritti ed interessi. Essi godono, a questo riguardo, gli stessi diritti e vantaggi dei nazionali.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202~art3 · fonte del testo