I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'accesso a tutti gli organi giurisdizionali, ordinari ed amministrativi, ed a tutti i pubblici uffici per la tutela del loro diritti e interessi.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art6 · fonte su Normattiva