Ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a non prendere, nei riguardi dei beni, diritti ed interessi legalmente posseduti nel suo territorio da cittadini dell'altra l'arte, alcuna misura di disposizione, di limitazione o di espropriazione per ragioni di utilita' pubblica o di interesse generale che non sia applicabile, nelle stesse condizioni, ai propri cittadini od ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Lo stesso sara' per le indennita' alle quali queste misure daranno luogo.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
