I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'accesso a tutti gli organi giurisdizionali, ordinari e amministrativi, ed a tutti i pubblici uffici per la tutela dei loro diritti e interessi.
Testo vigente dal 3 giugno 1961
