Nell'intento di conservare agli scavi archeologici nei luoghi, nelle zone e nelle riserve di cui all'articolo 2 della presente Convenzione tutto il loro significato scientifico, ogni Parte Contraente si impegna, per quanto possibile, a:
- a)vietare e reprimere gli scavi clandestini;
- b)prendere le misure necessarie perche' gli scavi archeologici vengano affidati unicamente a persone qualificate previa autorizzazione speciale;
- c)assicurare il controllo e la conservazione dei risultati ottenuti.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
