1. Ogni Parte Contraente si impegna a cooperare, nel modo piu' appropriato, affinche' la circolazione internazionale dei pezzi archeologici non pregiudichi in nessun modo la protezione dell'interesse culturale e scientifico legato a tali beni. 2. Ogni Parte Contraente si impegna, in particolare:

  • a)per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni affini la cui politica di acquisti e' sottoposta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie onde evitare l'acquisto di pezzi archeologici sospetti, per un preciso motivo, di provenire da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali;
  • b)per i musei e le altre istituzioni affini situati sul territorio di una Parte Contraente, ma la cui politica di acquisti non sia sottoposta al controllo dello Stato: (i) a trasmettere loro il testo della presente Convenzione, e (ii) a non risparmiare alcuno sforzo per ottenere il rispetto da parte di detti musei ed istituzioni dei principi di cui al paragrafo precedente;
  • c)a limitare, per quanto possibile, mediante l'istruzione, l'informazione, la vigilanza e la cooperazione, il movimento dei pezzi archeologici sospetti, per un preciso motivo, di provenire da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202~art6 · fonte su Normattiva