Tenendo conto degli scopi scientifici, culturali ed educativi della presente Convenzione, ogni Parte Contraente si impegna a:
- a)facilitare la circolazione dei pezzi archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo;
- b)favorire gli scambi di informazioni: (i) sul patrimonio archeologico; (ii) sugli scavi legali ed illegali fra le istituzioni scientifiche, i musei ed i competenti servizi nazionali;
- c)fare tutto il necessario per portare a conoscenza delle Autorita' competenti dello Stato d'origine, Parte Contraente alla presente Convenzione, ogni offerta di sospetta provenienza da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali, unitamente a tutte le necessarie precisazioni al riguardo;
- d)intraprendere un'azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare in seno all'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza della storia delle civilta' e del pericolo che gli scavi incontrollati rappresentano per tale patrimonio.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
