1. Ogni Parte Contraente si impegna, allo scopo di facilitare lo studio e la diffusione delle informazioni relative alle scoperte archeologiche, ad adottare tutte le misure pratiche possibili onde assicurare la piu' rapida e completa diffusione delle informazioni a mezzo di pubblicazioni scientifiche relative a scavi ed a scoperte. 2. Inoltre, ogni Parte Contraente studiera' anche il mezzo per:
- a)recensire il patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato;
- b)redigere un catalogo scientifico del patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
