Allo scopo di assicurare l'applicazione del principio di cooperazione per la protezione del patrimonio archeologico che e' alla base della presente Convenzione, ogni Parte Contraente si impegna nel quadro degli obblighi assunti con la presente Convenzione, a prendere in considerazione ogni problema relativo alla identificazione o all'autenticazione sollevato da un'altra Parte Contraente ed a collaborare attivamente nei limiti permessi dalla propria legislazione nazionale.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202~art7 · fonte su Normattiva