[1]considerate

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:

  • a)Per quanto concerne la Thailandia: I. - l'imposta sul reddito (the income tax); e II. - l'imposta sul reddito del petrolio (the petroleum income tax); (qui di seguito indicate quali "imposta thailandese").
  • b)Per quanto concerne l'Italia: I. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; II. - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; III. - l'imposta locale sui redditi ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art2 · fonte su Normattiva