[1]considerate

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne la Repubblica araba d'Egitto:
  • 1)l'imposta sul reddito derivante da beni immobili [inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati e l'imposta di sorveglianza (ghaffir)];
  • 2)l'imposta sul reddito da beni mobili;
  • 3)l'imposta sugli utili commerciali e industriali;
  • 4)l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennita' e sulle pensioni;
  • 5)l'imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non commerciali;
  • 6)l'imposta generale sul reddito;
  • 7)l'imposta per la difesa;
  • 8)l'imposta per la sicurezza nazionale;
  • 9)l'imposta Jehad (per la lotta sacra);
  • 10)le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse le tasse comunali). (Qui di seguito indicate quali "imposta egiziana");
  • b)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art2 · fonte su Normattiva