[1]nazionale piu' favorevole

[2]Se la legislazione presente o futura di ciascuno degli Stati contraenti prevede disposizioni che concedono ad un residente di uno Stato contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente Convenzione, tali disposizioni, per la parte in cui esse sono piu' favorevoli, non sono modificate dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art26 · fonte su Normattiva