Nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita. 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai ricavi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o degli investitori di Stati Terzi. 2. Se le disposizioni nella legislazione di una Parte Contraente, o in accordi internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per quella Parte Contraente, dovessero prevedere per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni dovranno, nella misura in cui esse sono piu' favorevoli all'investitore in questione, prevalere sul presente Accordo. Tale principio si applica anche agli investimenti esistenti. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono essere intese come un obbligo per una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio risultante da:
- a)ogni esistente o futura unione doganale, unione economica, area di libero scambio, mercato comune, qualsiasi analogo accordo internazionale o intesa temporanea per la costituzione di tale unione doganale, area di libero scambio o mercato comune dei quali l'una o l'altra delle Parti Contraenti sia o possa diventare membro, o;
- b)qualsiasi accordo o intesa internazionale relativi interamente o principalmente alla tassazione o alla facilitazione del commercio transfrontaliero o qualsiasi legislazione interna relativa interamente o principalmente alla tassazione. 4. Qualora una Parte Contraente accordi vantaggi speciali ad istituzioni di credito allo sviluppo con partecipazione straniera e costituite al solo scopo di assistenza allo sviluppo principalmente attraverso attivita' non di lucro, quella Parte Contraente non e' obbligata ad accordare tali vantaggi ad istituzioni di credito allo sviluppo o ad altri investitori dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 13 gennaio 1999
