Art. 15 (Accordo)
Autorita' competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Le stesse Autorita' concordano le norme di procedura per l'esecuzione del presente accordo. Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
